Compass. Violazione TAEG. ABF Roma. Gennaio 2017

“La clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è pertanto nulla con la conseguente applicazione, come confermato dal Collegio di coordinamento con decisione 1251 del 12.2.2016, del tasso legale sostitutivo ai sensi del comma 7 del citato art. 125-bis del TUB. L’intermediario resistente dovrà quindi provvedere a rideterminare gli importi dovuti dalla ricorrente, restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a quanto dovuto dalla stessa ricorrente ai sensi del TAEG così rideterminato. Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto irrilevante esaminare l’ulteriore motivo di doglianza della ricorrente, in relazione alla congruità del TAEG, con riferimento alla commissione di anticipata estinzione. A motivo di censura per violazione dell’art. 125-bis del TUB la ricorrente afferma altresì che il contratto risulta posto in essere in violazione del comma 8, lettera c), di tale articolo giacché non indica il montante dovuto comprensivo degli interessi di € 57.224,21 e non presenta evidenza del piano di ammortamento. Afferma inoltre che il contratto include tassi di interesse e condizioni non congruamente pubblicizzate attraverso l’obbligatorio foglio informativo precontrattuale. Ai sensi dall’art. 125-bis, comma 8, del TUB, il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali su a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.”